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Le opzioni fiscali delle onlus non possono cambiare durante l’anno

L'associazione in questione é libera di adottare la normativa preferita in materia fiscale, mantenendo però la stessa nell'arco dell'anno.

di Salvatore Pettinato

Siamo un?associazione riconosciuta e iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato. In relazione all?applicazione dell?Iva, a quale normativa dobbiamo attenerci: quella della legge 266 del 1991 o quella delle onlus?
La vostra associazione, come interpretato anche dalla Circolare ministeriale 168/E del 1998 relativa alla normativa onlus, relativamente a ogni tributo, è libera di adottare la normativa che più le conviene avendo come unico limite operativo la vincolatività delle scelte che compie in relazione a uno stesso anno: è pur vero che l?ente ha questa libertà di scelta, ma è anche vero che non può adottare un comportamento incoerente in relazione all?applicazione della stessa imposta nel corso dello stesso anno.
La scelta di cui parliamo, a differenza delle altre ?opzioni fiscali?, non va comunicata nelle differenti dichiarazioni rese dall?ente.

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